"Qualora le intercettazioni possono essere rilevanti in altri procedimenti - scrive il gup - contengano una notizia di reato o, addirittura, costituiscano esse stesse il corpo di reato, sarà il pm nell'esercizio della sua discrezionalità (vincolata dal precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale) ad esercitare il potere-dovere di utilizzare tale materiale probatorio e ad opporsi all'eventuale richiesta di distruzione avanzata da uno dei soggetti interessati".Nella motivazione del gup con la quale si rigetta la richiesta della procura di utilizzare le intercettazioni fra Berlusconi e Cuffaro, che dovevano già essere annullate, il giudice Fabio Licata spiega che se le conversazioni erano ritenute "importanti" si doveva evitare di chiederne la distruzione, e il gup poteva intervenire, se vi fosse stata una notizia di reato, respingendo la richiesta. Ma così non è stato nel 2005."Il giudice - si legge nella motivazione - investito della richiesta di distruzione non potrà esimersi, anche in caso di inerzia del pm, dal suo potere dovere di valutare la generale rilevanza probatoria dell'intercettazione, rigettando la richiesta di distruzione ove ravvisi gli elementi di una 'notitia criminis' o addirittura la stessa natura di corpo del reato delle intercettazioni sottoposte al suo giudizio. E ciò si deduce sia dal fatto che lo stesso giudice ha il potere-dovere di rilevare e denunciare le notizie di reato apprese nell'esercizio delle proprie funzioni".
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