Devono essere tassativamente multati i pedoni che hanno la brutta abitudine di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali. Il monito arriva dalla Cassazione che ha convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale di Massa nei confronti di Enzo B., colpevole di aver attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali sistemati ad una distanza di 20 metri dal luogo dell'attraversamento. Inoltre, annota Piazza Cavour, nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente la colpa e' sempre sua.La sanzione amministrativa nei confronti di Enzo B. era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004.Inutilmente l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo fra l'altro che nel verbale con cui era stato multato mancava l'indicazione della norma violata.La seconda sezione civile (sentenza 11421) ha respinto il ricorso di Enzo B. e ha osservato che legittimamente era stato multato avendo 'attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento'. Ancora la Suprema Corte spiega che per violazioni del codice della strada 'la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per se' la nullita' della contestazione della violazione dove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa'.
http://www.aduc.it/dyn/ucquot/
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