Roma, 23 dic. (Adnkronos) - La Rai è ''una società per azioni per volontà stessa del legislatore e, seppure soggetta a una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni''. E' quanto stabilisce un'ordinanza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su un ricorso proposto dall'emittente pubblica. La Rai, rileva la suprema corte, anche se ''tuttora in mano pubblica'', resta ''pur sempre una societa' per azioni''. Sulla base di questa premessa, ''deve quindi escludersi che, con riferimento alla stessa, possa applicarsi la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo, ''in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni', di cui all'art.63 comma 4 del dlgs n.165 del 2001''. La Rai, infatti, ''non è in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 comma 2 dello stesso dlgs''.
Per la Cassazione, poi, ''non può ignorarsi che la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali'' presuppone ''la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni''. La Cassazione, in conclusione, ''sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto'', ha dichiarato ''la giurisdizione del giudice ordinario''.
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