ROMA – Dal 1° febbraio 2012 entrano in vigore le nuove regole per i pagamenti in denaro contante. Ecco cosa sarà permesso e cosa sarà vietato fare con il contante. Per abituarci alla nuova soglia della tracciabilità dei pagamenti, abbassata da 2.500 a 1.000 euro, avremo un periodo di tolleranza fino al 31 gennaio 2012. Tutto è partito il 6 dicembre 2011, giorno in cui è il governo Monti ha emanato il decreto legge 201/2011, altrimenti detto “manovra salva-Italia”.
Cosa sarà vietato. Pagare o trasferire denaro in contante quando la cifra è pari o superiore a 1.000 euro. Oltre i 999,99 euro pagamenti e trasferimenti di denaro dovranno avvenire con uno strumento tracciabile: bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari non trasferibili. Esempio: un turista che paga in contanti i 1.200 euro d’affitto della casa al mare. Sia affittuario che proprietario sono responsabili e sanzionati. L’articolo 59 del Dlgs 231/2007 non distingue fra chi paga e chi riceve. Anche un avvocato che paghi in contante una cartella esattoriale da 5.000 euro commette una violazione. O un privato che presta 2.000 euro ad un amico in contanti. E’ un “atto di liberalità” ma alla ragioneria dello Stato non interessa.
Sarà vietato pagare cifre da 1.000 euro in su con vaglia postali oassegni postali, bancari e circolari se non si indica il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o se non si scrive che l’assegno o il vaglia sono “non trasferibili“. Sarà vietato emettere assegni bancari o postali a favore del traente con girata a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o poste italiane.
Dal 31 marzo 2012 sarà vietato detenere libretti al portatore di valore pari o superiore a 1.000. I libretti che superano 999,99 euro dovranno essere estinti o ridotti a 999,99 euro prelevando la somma eccedente o trasformati in libretti nominativi. Esempio: un pensionato che dimentica di ridurre al di sotto dei 1.000 euro il saldo di un libretto al portatore, che resta a 22.000 euro. Può subire una sanzione dai 3.000 ai 4.400 euro.
Sarà vietato trasferire un libretto al portatore se il cedente non comunica entro 30 giorni dalla cessione – alla banca o alle Poste – i dati identificativi del cessionario, della sua accettazione e della data di trasferimento.
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