Con una circolare, il ministero dell'Istruzione autorizza l'apertura di corsi con meno di 8 alunni. La normativa della scuola statale impone limiti molto più rigidi. E così nelle private si avalla di fatto l'utilizzo di docenti sottopagati
Le scuole paritarie potranno osare quello che è vietato alle statali. Mentre il lavoro nero nelle scuole è in aumento, una recente circolare del ministero dell'Istruzione consentirà alle private di formare classi con meno di 8 alunni. Due aspetti che soltanto apparentemente sono separati. Ma andiamo con ordine. L'altro ieri, sul sito del ministero dell'Istruzione è comparsa la circolare numero 4334, datata 24 giugno, che ha per oggetto "scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe". Il direttore generale Carmela Palumbo spiega che il Tar Lazio, con due diverse sentenze del 2009, ha annullato la disposizione introdotta nel 2007 dal ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, relativa al requisito del numero minimo di alunni per classe per il riconoscimento della parità scolastica.
Il decreto varato da Fioroni quattro ani fa prevedeva che, all'atto della richiesta di parità, "il gestore o il rappresentante legale della gestione" dichiarasse "l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche". La normativa riguardante le classi della scuola statale prevede limiti minimi completamente diversi: 18 alunni per classe nella scuola dell'infanzia e alla media, 15 alla primaria e addirittura 27 al superiore.
Nel 2008, alcune associazioni di scuole non statali - Aninsei, Fiinsei, Filins - si sono rivolte ai giudici amministrativi chiedendo la cancellazione del comma in questione. L'anno dopo, nel 2009, il Tar si è espresso a favore dei gestori delle paritarie. Ora, visto che il ministero dell'Istruzione non si è appellato, le due sentenze sono passate in giudicato e "considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze", il ministero invita i direttori regionali a tenere conto "in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell'annullamento" della lettera f, comma 6, dell'articolo 1 del decreto ministeriale 267 del 2007: quello che prevedeva la formazione di corsi completi e con classi di almeno 8 alunni.
Quest'ultimo parametro era stato imposto perché, con un numero inferiore di alunni per classe, le rette richieste ai genitori non consentono ai gestori di pagare neppure gli insegnanti. Del resto, sono tantissime le denunce di docenti di scuole paritarie che lavorano per il solo punteggio, senza nessuna retribuzione o con un compenso risibile. Ieri mattina, l'Istat ha pubblicato i dati sulla "misura dell'occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale": il cosiddetto lavoro nero. Fra le attività economiche che si avvalgono di lavoro nero c'è anche l'istruzione, dove gli occupati dipendenti irregolari sono in aumento: più 10,5 per cento dal 2008 al 2009. Un dato che è presumibilmente da associare alle sole scuole non statali, visto che quelle pubbliche non possono avvalersi di insegnanti "irregolari".
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