La società semplificata a responsabilità limitata e le affinità & differenze con le altre forme di azienda
Il decreto Monti ha, fra le varie novità, introdotto anche una nuova forma societaria: la società semplificata a responsabilità limitata (ssrl), colla previsione nel codice civile del nuovo art. 2463-bis e di un comma secondo all’art. 2484.
LE PRINCIPALI DIFFERENZE – Quali sono le principali differenze fra una srl “normale” e la nuova fattispecie? La ssrl è aperta esclusivamente a soci persone fisiche (escluse quindi totalmente le persone giuridiche) con età inferiore ai 35 anni: il requisito è talmente forte che non solo deve essere rispettato da tutti i soci ma anche per tutta la durata della società, e non solo all’atto della sua costituzione. Infatti, basta che anche un solo socio, indipendentemente dalla quota spettantegli, compia 35 anni perché la ssrl debba provvedere a ritornare nella condizione richiesta escludendo il socio; se non vi ottempera, si deve sciogliere. Qualora siano tutti i soci a non essere più under 35, la ssrl deve obbligatoriamente trasformarsi in altro tipo societario o, in mancanza, sciogliersi. Ovviamente, anche gli eventuali nuovi soci devono rispettare il limite d’età: pertanto la ssrl è caratterizzata dal dover sempre avere tutti i soci con età inferiore ai 35 anni. Non è quindi ammesso far entrare, a nessun titolo, successivamente alla costituzione un nuovo socio 36enne mantenendo la forma di ssrl.
NO ADMIN BABY – Il requisito di età non è richiesto né agli amministratori (che possono essere anche persone diverse dai soci stessi) né ai sindaci. Per le srl “normali” il capitale minimo è di 10.000 euro, conferibile anche in natura con perizia di stima per valutarne la consistenza; per i soli conferimenti in denaro, è obbligatorio il versamento presso una banca di almeno il 25%, percentuale estesa al 100% in caso di srl ad unico socio. Per le ssrl, il capitale minimo previsto è di appena 1 euro – è quindi ammessa una ssrl con 100 soci ognuno dei quali titolare di una quota di un centesimo – e deve essere conferito esclusivamente in denaro (vietato quindi apportare altri beni suscettibili di valutazione economica) ed integralmente versato all’atto della costituzione: se la restrizione potrebbe far sorridere data l’esiguità del minimo richiesto, è anche vero che una qualsiasi società con 1 euro di capitale non potrebbe operare concretamente, dovendo ricorrere praticamente fin da subito ai finanziamenti soci o ad aumenti di capitale. Non solo: ma le ssrl devono sottostare a tutte le (altre) norme che disciplinano le srl, ed in particolare gli artt. 2482-bis e 2482-ter, che prevedono il reintegro del capitale nella misura iniziale qualora questo per effetto delle perdite risulti eroso per oltre un terzo e/o al di sotto del minimo legale (in questo caso, si può anche deliberare la trasformazione in altro tipo societario compatibile). Il capitale a 1 euro, quindi, imporrebbe l’intervento dei soci anche a fronte di una perdita d’esercizio di appena un centesimo.
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