Anche se non in servizio, l’ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto sempre all’obbligo di denuncia qualora venga a conoscenza di reati: in tali casi, se c’è anche la volontà (dolo) di aiutare il reo ad eludere le indagini, insieme al reato di omissione della denuncia scatta anche quello di favoreggiamento.
Una sentenza estremamente interessante e severa quella appena uscita dalle aule della Cassazione [1]. La Corte, infatti, ha appena sposato la linea dell’intransigenza verso tutti i pubblici ufficiali non ligi al proprio dovere. Vediamo di che si tratta.
Stando a quello che scrivono i giudici supremi, l’agente di polizia che, anche fuori dagli orari di servizio, venga a conoscenza di una notizia di reato, ha l’obbligo di effettuare il rapporto alle autorità giudiziarie. Egli, infatti, è tenuto a osservare i doveri inerenti alla propria funzione, a prescindere dalle concrete modalità di acquisizione della notizia.
Per esempio: se in via confidenziale, un cittadino confessi al poliziotto di essere vittima di ripetute estorsioni per il pagamento del “pizzo”, e il poliziotto, anche se fuori dall’orario di servizio, omette di effettuare la denuncia, quest’ultimo è responsabile per il reato di omessa denuncia di reato [2].
Non solo. La parte più interessante della sentenza arriva ora. La Cassazione afferma che, se l’intento del pubblico ufficiale – che abbia omesso il proprio obbligo – era proprio quello di consentire al malvivente di sottrarsi alle indagini e “farla franca”, egli commette, insieme al reato di omessa denuncia, anche quello di favoreggiamento [3].
Perché la sentenza è importante?
Perché si pone fine a un dibattito e ad un dubbio venutosi a creare all’interno della dottrina. Secondo alcuni, infatti, in tali casi, il reato più grave (quello di favoreggiamento) assorbe ed esclude quello meno grave (di omessa denuncia). Proprio per commettersi il favoreggiamento – si sostiene – è necessario compiere il delitto di “omessa denuncia” [4], sicché le due condotte sono espressione del medesimo reato.
Invece, contro questa interpretazione per così dire “buonista”, la Cassazione ha appunto precisato che i due reati possono ben convivere contemporaneamente. Pertanto, in definitiva, il poliziotto che dissuada il cittadino dallo sporgere denuncia, e ometta di effettuare rapporto proprio allo scopo di tutelare il criminale, non solo commette l’illecito di “omessa denuncia”, ma anche quello di “favoreggiamento” [5].
[1] Cass. sent. n. 51508/13 del 19.12.2013.
[2] Art. 361 comma 2, cod. pen.
[3] Art. 378 cod. pen.
[4] Infatti, secondo parte autorevole della dottrina, qualora il fatto sia commesso con il dolo del delitto di favoreggiamento si configura un concorso apparente di norme, in quanto l’omessa o ritardata denuncia è uno dei modi in cui può commettersi il delitto di favoreggiamento personale e quindi ne è elemento costitutivo. Non dunque di concorso di reati si tratterebbe, ma di concorso apparente di norme con conseguente applicabilità della sola fattispecie più grave ed assorbente o consumante di cui all’art. 378 cod. pen.
[5] I due delitti, infatti, sono offensivi di interessi giuridici diversi, come risultante dal fatto che il delitto di favoreggiamento ben possa commettersi anche con condotte diverse. Secondo tale impostazione deve escludersi che fra dette norme esista un rapporto di specialità ovvero di consunzione o di sussidiarietà, con la conseguenza che i due reati ben possono concorrere.
http://www.laleggepertutti.it/44538_poliziotto-che-convince-a-non-denunciare-e-favoreggiamento
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