Debutta la nuova imposta unica comunale che combina Imu, Tasi e Tari; resta in vita la mini-Imu.
Iuc: è questo il nome a cui, d’ora in poi, ci dovremo abituare. Dopo l’Ici, l’Imu e poi la Tasi, debutta la nuova tassa sugli immobili. La novità è stata approvata ieri dalla Camera insieme al resto delle norme che compongono la manovra di stabilità, su cui il Governo aveva messo la fiducia. Lunedì è atteso anche il voto del Senato.
L’Iuc (Imposta unica comunale) ricomprenderà la vecchia Imu (che rimane in vigore ma non per la prima casa), la Tasi sui servizi indivisibili dei Comuni e la Tari sui rifiuti che sostituirà la Tares.
La nuova imposta è basata su due presupposti:
1) il possesso di immobili valido ai fini Imu;
2) la fruizione di servizi comunali cui sono agganciati un tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e una tassa sui rifiuti (Tari).
La Iuc (Imposta unica comunale), in sé e per sé, non esprime una tassa. Ricomprende, però, ben tre diversi tributi: l’Imu, imposta di natura patrimoniale che rimane in vigore ma non per la prima casa; la Tasi, il tributo sui servizi indivisibili; la Tari, tassa sui rifiuti.
Ecco dunque la nuova mappatura delle imposte sugli immobili.
Immobili che non sono abitazioni principali
Si paga ancora la vecchia Imu (come l’abbiamo sin qui conosciuta) e la Tasi.
Le aliquote sono determinate dai Comuni, con la particolarità che la somma delle due componenti (Imu e Tasi) non potrà superare l’aliquota massima dell’Imu, cioè il 10,6 per mille del valore imponibile (o, nel caso dell’abitazione principale, il 6 per mille).
Se quindi l’aliquota della Tasi fissata dal municipio per le abitazioni non principali sarà, per esempio, il 2 per mille (il range va da 1 a 2,5 per mille), quella dell’Imu non potrà superare l’8,6 per mille.
In caso di locazione, la Tasi sarà in parte a carico degli inquilini.
È stato inoltre reintrodotto l’Irpef sulle seconde case, nella misura del 50% rispetto a prima, a carico dei contribuenti che possiedono abitazioni nello stesso Comune in cui risiedono. Così vengono penalizzate le case sfitte ma non le case per le vacanze.
Immobili che sono abitazioni principali
Per essi non si paga l’Imu ma la Tasi.
L’aliquota sarà di base all’1 per mille, che potrà essere aumentata dai Comuni fino al 2,5 per mille (ma già si parla di un possibile innalzamento al 3,5 per mille, come riferito a pagina 5).
Non sono previste per la Tasi (così come lo era invece per l’Imu) detrazioni fisse, che potranno tuttavia essere decise dai Comuni. Quindi, se un Comune ha l’aliquota sull’abitazione principale al 4 per mille, potrà applicare una Tasi del 2 per mille (il totale non supera il 6 per mille, il massimo di legge per le abitazioni principali).
Al 24 gennaio si dovrà inoltre pagare la differenza tra l’Imu risultante dall’aliquota del 4 per mille e quella eventualmente più alta (sino a un massimo del 6 per mille) stabilita per l’abitazione principale dai singoli comuni per il 2013.
Entra infine in scena la Tari, che è la vecchia Tarsu, la tassa sui rifiuti.
La Tari viene misurata a metri quadrati di superficie calpestabile ma il Comune può commisurarla alla quantità di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte e al costo dello smaltimento dei rifiuti.
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