venerdì 13 dicembre 2013

Riclassamento dell’immobile: il provvedimento non motivato dal Fisco è nullo

Riclassamento dell’immobile: il provvedimento non motivato dal Fisco è nullo
Il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni del nuovo classamento dell’immobile: il Fisco deve motivare il mutamento a pena di nullità.

Il provvedimento con cui il Fisco attribuisce un nuovo classamento all’unità immobiliare è nullo se non è motivato. È quanto affermato dalla Cassazione che, con una recente sentenza [1], ha annullato un provvedimento di riclassamento emesso d’ufficio.

Secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria deve indicare, a pena di nullità dell’atto emesso, le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dal classamento dichiarato dal contribuente.

Si ricorda che il classamento consiste nell’attribuzione, come dice la parola stessa, di una “classe” all’unità immobiliare in modo da stabilirne il valore ai fini fiscali (per esempio per il calcolo dell’IMU).

Le eventuali operazioni di riclassamento, che il Fisco può svolgere d’ufficio o con la partecipazione dell’interessato, devono essere motivate in quanto il contribuente proprietario dell’immobile ha diritto di sapere perché all’unità immobiliare (per es. un terreno) è stata attribuita una rendita catastale diversa e di conseguenza egli dovrà pagare imposte più elevate.

La motivazione di un provvedimento tributario non è necessaria solo quando quest’ultimo si basa su dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o comunque definiti dalle parti. In tutti gli altri casi in cui il Fisco si discosti da quanto dichiarato dal contribuente ed effettui una diversa valutazione (per esempio appunto un nuovo classamento), la motivazione è indispensabile. Essa costituisce la descrizione dettagliata e non sintetica delleragioni giuridiche e di fatto sulla base delle quali viene emesso un nuovo provvedimento.

Solo la motivazione consente al contribuente di conoscere le ragioni del provvedimento e di esercitare eventualmente il proprio diritto di difesa tramite l’impugnazione dello stesso.

La Cassazione [2] ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate, qualora modifichi d’ufficio il classamento, deve avvisare il contribuente interessato e specificare se il mutamento è dovuto a:
trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare: in questo caso devono essere indicate le trasformazioni edilizie che giustificano il riclassamento;
una risistemazione dei parametri inerenti alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare: in questo caso l’Ufficio deve indicare al contribuente l’atto con il quale si è provveduto alla revisione di tali parametri a seguito di significative modifiche del contesto urbano.

Inoltre, se il contribuente contesta il mutamento, spetta all’Agenzia delle Entrate provare la legittimità del proprio provvedimento.


[1] Cass. sent. n. 27008 del 2.12.2013.
[2] Cass. sent. n. 19656/13.

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