3 Giugno 2008 - Il Comune di Trapani conferma, anche per l’anno 2008, le aliquote ICI approvate con deliberazione n. 64/2004 fermo restando l’esenzione prevista per le abitazioni principali, secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 93/2008, ed a condizione che i fabbricati adibiti a tale destinazione non siano accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.Il decreto legge su citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio u.s., è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 29 maggio.I contribuenti potranno godere dell’esenzione già per il pagamento dell’acconto dell’ICI dovuta per il 2008 e quindi a decorrere dal 16 giugno prossimo.Benché la norma non sia esplicita si ritiene che il regime di favore in discorso si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 del codice civile da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale.Oltre all’abitazione principale del soggetto passivo rientrano nell’esenzione dell’imposta anche altri immobili:• abitazioni assimilate all’abitazione principale secondo quanto contemplato dal vigente regolamento ICI; • la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. L’esenzione spetta purchè detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;
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