giovedì 26 marzo 2009

L'affare delle monete del Papa - LUe interviene contro gli euro vaticani emessi a un prezzo superiore a quello facciale -

FLAVIA AMABILE
Nel 2001 l'Ue consente al Vaticano di fare un'eccezione: stampare sui suoi euro l'immagine del Papa, anche se lo Stato confessionale non è tra i Paesi della Comunità. Sarebbe un'eccezione, il Vaticano la trasforma in un grande business finché l'Europa non si decide a correre al riparo, denuncia l'Aduc, l'associazione dei cosumatori.
Perché il Vaticano non solo stampa sui suoi euro l'immagine del Papa ma poi li vende a un prezzo superiore al valore facciale, un puro privilegio che gli altri Stati europei si concedono in modo marginale. Non viene messa alcuna moneta direttamente in circolazione, diversamente dal principato di Monaco che ha lo stesso statuto dello Stato papale.
Ci sono quindi cofanetti emessi in numero limitato, che i collezionisti si contendono. La prima serie emessa è stata con l'immagine di Giovanni Paolo II, del valore di 3,88 euro, ma scambiata anche a 1.500 euro! Nel 2005, dopo la morte di Giovanni Paolo II, sono state introdotte 16 nuove facce in due mesi.
Dopo la serie di Giovanni Paolo II, ne è stata coniata una di 8 pezzi con Benedetto XVI, ma anche una di 8 pezzi in onore del cardinale Camarlengo, capo di Stato ad interim per i giorni che hanno separato il pontificato di Giovanni Paolo II da quello di Benedetto XVI. Dopo un anno di negoziati tra Vaticano e Commissione europea si è giunti ad un compromesso.
L'11 febbraio (chissà se si tratta di una data casuale o scelta per rimarcare la ritualità temporale dell Concordato firmato proprio l'11 febbraio 1929 tra Vaticano e governo Mussolini) Bruxelles ha varato una nuova regolamentazione:
- i Paesi della zona euro devono emettere almeno la metà della loro produzione di pezzi in euro al valore facciale;
- se un capo di Stato è rappresentato sulla moneta, nel momento in cui ci fosse un vuoto di potere, lo Stato non può coniare che un solo pezzo commemorativo, e non un'intera serie;
- un Paese è autorizzato a modificare l'effigie del suo capo di Stato ogni quindici anni per tener conto del cambiamento del suo aspetto. Una vacatio temporanea o l'occupazione provvisoria della funzione di capo di Stato non dà diritto a modificare la faccia dei pezzi.
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