venerdì 9 dicembre 2011

Ici, non solo la Chiesa: dal sociale alle ambasciate ecco chi è esente

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Non solo gli immobili della Chiesa. Dal sociale al culturale, passando per le rappresentanze straniere in Italia, ambasciate e consolati spesso collocate in edifici di pregio, sono tante le aree di 'privilegio' che usufriscono dell'esenzione dell'Ici. L'Imposta comunale sugli immobili, una delle tasse piu' odiate dai cittadini, che sta per tornare sulla prima casa, in realta', a tutt'oggi, non viene applicata per molte categorie di immobili pubblici e privati. Sono infatti esonerati gli enti "non commerciali o che svolgano attivita' non esclusivamente di carattere commerciale".
E si scopre cosi' che esenti Ici sono, ad esempio, tutti quegli edifici di proprieta' di Stati esteri e di organizzazioni internazionali. Fondazioni culturali e liriche, Camere di commercio, e anche ospedali, universita', scuole. Le norme sono diverse e si si prestano a diverse intepretazioni secondo gli ambiti di applicazione.
I musei, per esempio, non sono tenuti al pagamento dell'Ici a patto pero' che non vi si svolgano attivita' di natura commerciale come book-shop, vendita di oggettistica, caffeterie o ristorazione. Praticamente, oggi come oggi, la dovrebbero pagare tutti.
L'esenzione, introdotta sulla prima casa dal decreto legislativo 27 del maggio 2008, permarra' quindi per tanti. Ecco altri esempi: i cinema, ma non le classiche multisale. Piuttosto le sale cinematografiche della comunita' ecclesiale o religiosa, i cinema d'essai e simili. E per i teatri l'esenzione viene riservata a chi si avvale di compagnie non professionali.
A fare chiarezza sui requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione e' una circolare emanata dal ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2009. Il testo distingue tra requisito "di carattere soggettivo" e requisito "di carattere oggettivo". Il primo fa riferimento al fatto che "l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale", il secondo chiarisce che "gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attivita' tassativamente elencate dalla norma e le attivita' non devono avere esclusivamente natura commerciale".
Esenti Ici sono in sostanza tutti quegli edifici pubblici destinati a compiti istituzionali posseduti dallo Stato, da enti territoriali come Regioni, Comuni, consorzi tra enti pubblici, comunita' montane, unita' sanitarie locali, Camere di commercio. In sostanza gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie. E ancora le Universita' e gli enti di ricerca, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab).
Sul versante privato e' esclusa dall'Ici un'altrettanto ampia gamma di enti come associazioni, fondazioni e comitati dediti ad attivita' socialmente utili. Organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, sportive dilettantistiche e le fondazioni risultanti dalla trasformazione di enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Per quanto attiene le regole per l'esenzione sulla 'abitazione principale' o prima casa, vi rientrano anche i soci assegnatari di case degli Iacp, o appartenenti ad enti di edilizia residenziale pubblica e di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. E a non pagare l'Ici sono anche i separati e i divorziati che abitano nella 'ex casa coniugale' e che, ovviamente, non risultano assegnatari dell'abitazione, a meno che non possiedano la propria casa di abitazione principale nello stesso Comune.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell'abitazione principale, vale a dire box, cantine e garage. Il silenzio della legge e' significativo, in quanto legittima di per se' l'estensione dell'esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. E' opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale. Esentati dal pagamento sono inoltre i terreni agricoli che ricadono in aree montane e collinari se utilizzati per interventi volti al riordino agrario e fondiario.


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