La parte che ha prelevato da un c/c cointestato delle cifre è tenuto alla restituzione all’altro intestatario, a prescindere dal rapporto sottostante.
Se il conto corrente è cointestato a due persone, si presume – salvo prova contraria – che entrambi siano titolari del rapporto; pertanto, su ogni prelievo effettuato da uno dei due, all’altro spetta la metà della somma. È quanto sottolineato ieri dalla Cassazione [1].
Il caso è abbastanza tipico. Un conto intestato a due soggetti (per esempio, marito e moglie o due soci di una stessa azienda) consente, di norma, ad entrambi, di effettuare prelievi allo sportello o al bancomat. Ma la presenza di una delega alle suddette operazioni non esclude che alcune di esse possano essere effettuate senza il consenso del cointestatario. Che tutela quest’ultimo potrebbe invocare in tali casi?
Secondo la Suprema Corte, al cointestatario spetta sempre la metà di ogni prelievo effettuato dagli altri contitolari. E ciò perché il fatto stesso che un conto corrente sia intestato a due persone fa presumere che tutte e due siano titolari del rapporto. Spetta pertanto al contitolare la restituzione della somma pari alla metà di quanto ivi contenuto e dal primo prelevato.
Insieme alla restituzione della metà della somma, sono dovuti anche gli interessi a partire (non dalla data del prelievo, ma) dalla data in cui è stata presentato l’atto di citazione in tribunale.
[1] Cass. sent. n. 1646/14 del 27.01.2014.
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