Divulgo quello che ... non tutti dicono ... / Perchè il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. (Edmund Burke)
domenica 30 marzo 2008
Dell'Utri è condannato per mafia, non per un "montaggio"...
....................
Basterebbe leggere il capo di imputazione, relativo a Marcello Dell'Utri, per il processo a Palermo con Gaetano Cinà. Vediamo:- del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1,4 e 5 c.p., per aver concorso nelle attività dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprendoriale, nonché delle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima.E così ad esempio:
1) partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte finanziali agli interessi della organizzazione;
2) intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali BONTADE Stefano, TERESI Girolamo, PULLARA' Ignazio, PULLARA' Giovan Battista, MANGANO Vittorio, CINA' Gaetano, DI NAPOLI Giuseppe, DI NAPOLI Pietro, GANCI Raffaele, RIINA Salvatore;
3) provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;
4) ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano;così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare - a vantaggio dell'associazione per delinquere - individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario;con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p., trattandosi di associazione armata;con l'aggravante di cui all'art. 416 comma 5 c.p., essendo il numero degli associati superiori a 10.
LEGGI TUTTO SU:
http://www.casadellalegalita.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2884&Itemid=1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento