mercoledì 18 marzo 2009

Scomparso il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro

Il 5 agosto scorso il Parlamento ha convertito in legge l’art.19 del D.L. 112/98, che abolisce il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. Sull’ argomento si erano stratificate, come spesso accade, una serie di normative spesso scoordinate, che sommate l’ una all’ altra davano origine spesso ad una serie di situazioni francamente anomale (in certi casi il pensionato che voleva integrare con un piccolo lavoro finiva per ricevere meno rispetto alla sola pensione) che oltretutto avevano incentivato, proprio per questi motivi, il ricorso al lavoro “in nero” da parte dei pensionati stessi.L’ enunciato della norma e’ chiarissimo:
“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente….”.
Riportiamo appresso il testo del provvedimento:“ Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (D.L.112/98)A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=4403&sid=161593147

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