giovedì 3 giugno 2010

Abusi su minori "di lieve entità": un problema?

ROMA - Nel ddl sulle intercettazioni telefoniche ci è finito un po' di tutto, ultimamente. Ma tra le norme che fanno discutere, ce n'è una che sta colpendo molto gli internauti: un emendamento che esclude dall'obbligo di arresto coloro che compiono abusi su minori definiti "di minore gravità". La discussione è sul fatto che non si può considerare uno stupro "di minore gravità"; men che meno se è fatto su un minore. O no?Se noi leggiamo l'articolo 609 bis e l'articolo 609 quater del Codice Penale, cioè quello che parla del reato di violenza sessuale e quello del rapporto sessuale consenziente con minori, al penultimo capoverso c'è scritto: "Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi". Quindi è qualcosa che è già previsto dal Codice Penale. Ma non riguarda lo stupro bensì quegli atti che sono considerati violenza sessuale dal punto di vista penale, ma non nella mentalità comune. Mi spiego: se uno pensa alla violenza sessuale, pensa allo stupro, tentato o compiuto. Ma se io allungo la mano sul sedere di una donna, già questo è violenza sessuale, per il nostro Codice Penale. Ma è una violenza non paragonabile allo stupro vero e proprio. Ed allora ecco prevista l'ipotesi attenuata: se io commetto una vera violenza sessuale su un minore, vengo condannato - salvo riduzioni o aggravi - ad una pena che va dai 6 ai 12 anni; se allungo la mano sulle parti intime e mi fermo lì, vengo condannato ad una pena che va dai 2 ai 4 anni. Se si mette l'obbligo di arresto immediato in tutti i casi di violenza sessuale su minori, anche in questo caso ci dovrebbe essere l'arresto; che tuttavia non è ammesso come obbligatorio per tutti i reati con pena massima pari a 4 anni. La cosa potrebbe generare ricorsi in Cassazione e davanti la Corte Costituzionale.
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