martedì 19 aprile 2011

G8 di Genova, ”a Bolzaneto ci furono episodi di tortura per motivi abbietti”

di Mimmo Lombezzi Definizione del concetto di “tortura”, più l’aggravante dei “motivi abbietti”. Dieci anni dopo, le motivazioni della condanna in appello contro gli imputati della “macelleria messicana” del G8 di Genova del 2001, non risarciranno le vittime di tre giorni di “sospensione della democrazia”, ma daranno un contributo fondamentale al ripristino di uno stato di diritto. Emessa il 5 marzo 2010, da una corte presieduta da Maria Rosaria d’Angelo, con Roberto Settembre giudice a latere, la sentenza aveva confermato tutte le accuse del verdetto di primo grado, dichiarando però il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per 28 imputati, mentre ha confermato la sentenza di primo grado a carico di altri quattro.

Tra i primi, spicca l’allora vice-capo della Digos Alessandro Perugini, filma­to mentre sferrava una micidiale ginocchiata in faccia un quindicenne già sanguinante e gonfio di botte. Tra quelli per cui la sentenza di primo grado è stata confermata, invece, c’è l’ assistente capo Massimo Pigozzi che , afferrata una mano di Giuseppe Azzolina, uno degli arrestati, ne aveva divaricato le dita sino a lacerarla fino all’osso. Richiamandosi alla legge 3/11/1988 n° 498 con cui l’Italia ha fatto propria la convenzione contro la tortura (firmata a N.York il 10/12/1984) il giudice Settembre scrive – contro l’opinione dei difensori degli imputati – che il termine tortura indica “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei … qualora tali sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione o con il suo consenso…”.

Secondo il giudice infatti, rientrano sotto questa categoria gli atti commessi all’interno della caserma di Bolzaneto. Ecco alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza, che raccontano ciò che accadde quella notte: “Insulti e percosse all’arrivo degli arrestati”, “l’imposizione di ‘posizioni vessatorie’”, “il passaggio tra due ali di agenti che percuotevano con schiaffi e calci, ingiuriavano e sputavano”, il fatto di costringere gli arrestati “ a stare in ginocchio con il viso alla parete per 10,18 o 20 ore”, anche se feriti, le “percosse al corpo compresi i genitali, con le mani coperte da pesanti guanti di pelle , o con i manganelli…”, “l’uso di “sostanze urticanti nelle celle”, gli “insulti a sfondo sessuale, o razzista o le minacce di percosse o di morte o di stupro” , ”la costrizione a pronunciare frasi lesive della propria dignità inni al fascismo, al nazismo e alla dittatura di Pinochet”.

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