venerdì 20 dicembre 2013

Merce in offerta sul volantino: se manca in negozio è pubblicità ingannevole

Merce in offerta sul volantino: se manca in negozio è pubblicità ingannevole
Scatta la responsabilità del venditore per pubblicità ingannevole se si diffonde una promozione per far entrare il cliente in negozio, ma poi la merce in offerta manca.

Va sanzionato il negozio che, nel volantino promozionale, offre sconti e liquidazione sui prodotti in vendita, ma poi, in realtà, la merce non è disponibile in magazzino.
Si tratta, in questi casi, di pubblicità ingannevole, ossia di una pratica commerciale scorretta, sanzionata dalle autorità di vigilanza (Antitrust).

A dirlo è una sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea [1].

Capita spesso di imbattersi, specie nell’abito della grande distribuzione, in vendite promozionali che offrono prodotti a prezzi vantaggiosi e scontati. L’informazione pubblicitaria viene veicolata, di norma, con email volantini. E quante volte capita che, accorsi al negozio, i clienti si siano sentiti rivolgere un laconico “Siamo spiacenti, ma il prodotto è finito. Tuttavia abbiamo dell’altro…”.
Ebbene, se dietro questa scena c’è una preordinata macchinazione commerciale da parte del venditore, studiata ad arte per far accorrere i consumatori, questi ultimi possono invocare tutela all’Autority Garante per la Concorrenza e il mercato.
Infatti, la diffusione di volantini con prodotti a prezzi stracciati che poi scompaiono nei negozi che li reclamizzano deve essere considerata come una pratica commerciale ingannevole [2] per il solo fatto che il consumatore si dirige nel punto vendita.


Attenzione però: perché scatti la tutela del consumatore non basta la semplice “bugia” del commerciante. Tale bugia, al contrario, deve risultare decisiva nell’indurre il cliente a compiere una scelta (come entrare nel negozio) che altrimenti non avrebbe mai fatto.

Infatti, il codice del consumo [3] tutela i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli [4] dei venditori. La condizione è che la pratica sia tale da falsare, in misura rilevante, il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale decisione non deve necessariamente essere l’acquisto del prodotto, ma può anche limitarsi a consistere nella volontà dientrare nel negozio.

Quanto alla tutela, il consumatore ha la possibilità di chiedere al commerciante un prodotto di pari o superiore qualità, allo stesso prezzo di quello indicato nel volantino.

IN PRATICA

Il consumatore, che si reca nel negozio spinto dalla promozione dei prodotti, deve essere considerato come vittima di una pratica ingannevole perché il suo comportamento, seppure nella fase preliminare, è stato falsato.

Quando avete intenzione di acquistare un prodotto messo in offerta da un ipermercato o da una grande distribuzione, vi consigliamo di conservare sempre i volantini promozionali ove avete letto dell’offerta. Infatti, se la merce a cui eravate interessati non è disponibile in magazzino, potrete chiedere tutela. In particolare il venditore vi dovrà garantire un prodotto di pari o superiore qualità, allo stesso prezzo in promozione apparso sul volantino.

[1] C. Giust. UE sent. causa C281/12, pubblicata il 19.12.13.
[2] Vietata dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno recepita in Italia con Dlgs 146/2007.
[3] D.lgs. 2006/05.
[4] Ai sensi della direttiva 2005/29/CE.
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