venerdì 21 marzo 2008

Cassazione: "Il sindaco non può favorire l'assunzione dei parenti"

Annullata l'assoluzione dell'ex primo cittadino di Trapani, Antonino Laudicina, e di due assessori: "E' corruzione assegnare appalti a imprese che in cambio si impegnano a dare lavoro a congiunti e amici dei politici" . ROMA - Il sindaco e i componenti della giunta comunale non possono agevolare l'assunzione di parenti e amici con delibere ad hoc nelle quali assegnano appalti di servizi pubblici a imprese che, in cambio dell'incarico, si impegnano ad assumere i loro congiunti e conoscenti. Questo tipo di comportamento, per la Cassazione, ha i connotati della "corruzione" che può essere anche intesa come "mercimonio" di posti di lavoro. Per questa ragione la Suprema Corte - con la sentenza 12131 della Sesta sezione penale - ha annullato l'assoluzione emessa in secondo grado (dopo la condanna in primo) dalla Corte di appello di Palermo, nel maggio 2006, nei confronti dell'ex sindaco di Trapani Antonino Laudicina e degli assessori Salvatore Bonfiglio e Giuseppe Scalabrino. Insieme agli altri componenti della giunta trapanese di centrodestra - buona parte dei quali processati separatamente - i tre imputati, nel settembre del 2000, avevano approvato la delibera n. 282 con la quale affidavano, senza alcuna gara, il servizio di gestione degli asili nido comunali alla cooperativa 'Giustizia Sociale' che si era impegnata, come contropartita, ad assumere una cugina della moglie del sindaco, la moglie di uno degli assessori anche se priva del necessario diploma magistrale, fidanzate dei figli e altre conoscenti. La Corte d'appello li aveva assolti ritenendo che questo genere di comportamento non configurava in reato di corruzione perché non erano girate mazzette e tangenti. Ma la Cassazione - accogliendo il ricorso della Procura della Corte d'appello di Palermo - ha ordinato un nuovo rinvio a giudizio per i tre assessori spiegando che "in tema di corruzione, l'atto d'ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, in quanto deve comprendere qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione". 21/03/2008 http://www.lasiciliaweb.it/index.php?id=3202&template=lasiciliaweb

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