E' venuta fuori in questi giorni una sentenza di Cassazione a sezione unite (1) sbandierata come sentenza secondo cui era possibile contestare la decurtazione punti patente se nel proprio Comune di residenza non vi erano scuole guida che consentissero il recupero degli stessi. In realta' non e' proprio cosi'.La pronuncia l'ha data il giudice di pace di Treviso con sentenza del 28/7/04, sentenza della quale viene solo detto che riguardava un verbale del 3/7/03 e questa significativa frase "il giudice di pace accoglieva l'opposizione......etc......in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio". In Cassazione c'e' andato il ministero dell'Interno facendo opposizione su questi due aspetti:- giurisdizione: il ministero sosteneva che contro la decurtazione punti si doveva andare dal giudice amministrativo, la Cassazione ha confermato invece il giudice ordinario;- il fatto che il ricorrente aveva pagato entro 60 gg. La Cassazione ha ribadito due concetti: 1- se si paga dopo aver presentato il ricorso quest'ultimo non perde efficacia, anche se il pagamento avviene entro i 60 giorni. 2- se il ricorso riguarda la decurtazione punti (o comunque una sanzione accessoria) e non la sanzione e questioni di merito riguardo la stessa, il pagamento non preclude la possibilita' di ricorrere, anche se effettuato prima del ricorso.Non vengono trattati altre questioni, tantomeno la detrazione dei punti.La sentenza del giudice di pace viene solo citata in fondo per spiegare le motivazioni per cui era possibile ricorrere anche se era stato eseguito il pagamento. La frase piu' volte ribadita dalla Cassazione, inerente la sentenza del giudice di pace "...in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio", fa pensare, piu' che alle scuole guida, alle disposizioni sul recupero punti, che a suo tempo tardarono ad arrivare: la patente a punti e' stata istituita nel 2003 e il verbale contestato in questo caso era appunto del 3/7/03, per cui e' quasi certo che ci si riferisca piu' alle norme attuative che alle scuole guida in se'. Siccome sulla notizia di questa sentenza si e' scatenato un putiferio e una forte aspettativa da parte degli automobilisti multati e multandi, con diverse associazioni mobilitate per favorire i vari ricorsi, e' bene chiarire che la stessa NON e' utilizzabile per contestare le decurtazioni punti quando non vi sono corsi di recupero, perche' di fatto NON ha trattato la questione.
(1) qui il testo completo
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