In via preventiva puo' essere sequestrato un articolo pubblicato su Internet. Cosi' si e' espressa la Cassazione con sentenza n.7155 della sesta sezione penale depositata il 24 febbraio 2011, confermando una misura cautelare del tribunale del riesame di Milano nei confronti di un articolo comparso sul sito Internet www.societacivile.it/blog nel quale l'europarlamentare Licia Ronzulli (Pdl) aveva riscontrato affermazioni diffamatorie.
Il sequestro preventivo, quando interessa un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca o espressioni di critica non va a comprimere solo un diritto di proprieta' ma anche un diritto di liberta'. Quindi l'autorita' giudiziaria deve procedere con una cautela particolare e con una considerazione delle controindicazioni alle misure tanto ampi quanto "l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la liberta' di parola". Nel caso esaminato, la Cassazione si appoggia al giudizio dei giudici di merito che avevano sottolineato come, comunque, dalla permanenza in rete dell'articolo e delle frasi imputate, si sarebbe verificato l'aggravamento delle conseguenze del reato..
Lo scenario che apre questa sentenza e' quantomeno anomalo. All'inizio del nostro sistema repubblicano e democratico, uno dei primi passi fu l'abrogazione del sequestro preventivo nel 1946... ed oggi la Cassazione reintroduce questo sistema. Finora, in base all'art.21 della Costituzione, il sequestro preventivo degli stampati (cioe' dell'intera tiratura) e' applicato solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa.
Nessun commento:
Posta un commento