lunedì 4 luglio 2011

La manovra ad personam. spunta una norma pro Mondadori


Ennesima beffa di Berlusconi alla giustizia italiana: stavolta è un comma nascosto nell’ultima manovra finanziaria
E’ finalmente disponibile la manovra finanziaria. Tra i suoi articoli migliori, ce n’è uno, come scrive il Sole 24 Ore, inserito tra le “disposizioni per lo sviluppo”. E’ l’articolo 37, “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”. Il comma 23 recita:
IL COMMA INCRIMINATO - “Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: “La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione; b) all’articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione”.
IN PAROLE POVERE – Il giudice, in pratica, è obbligato a congelare le maxicondanne in primo grado e in appello. Questo è il significato di due disposizioni introdotte nell’ultima versione della manovra. Modificando due norme del Codice di procedura civile viene stabilito il vincolo (sinora era prevista una semplice facoltà) per l’autorità giudiziaria di sospendere l’esecuzione della condanna da 10 milioni in poi, in primo grado, e da 20 milioni in avanti in appello. La sospensione scatta fino al verdetto del successivo grado di giudizio (appello o Cassazione). La parte interessata al blocco dovrà presentare una cauzione. In una prima versione della norma si disponeva in senso contrario sanzionando fino a 10mila euro le istanze di sospensione manifestamente infondate.
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